Condominio negli edifici

La materia condominiale abbraccia diversi
ambiti tra cui la tutela del singolo condomino nei confronti del
condominio, la tutela del condominio nei confronti del o dei
singoli condomini e la tutela del condominio nei confronti dei
terzi.
Con riferimento alla tutela del singolo condomino, le azioni,
tra cui l'impugnazione di delibera assembleare ed il dissenso
alle liti, vanno esercitate, salvo eccezionali ipotesi, entro un
breve termine decadenziale di trenta giorni (dalla comunicazione
del verbale per il condomino assente, dalla data della delibera
stessa per il condomino presente ma dissenziente). La
tempestività nel rivolgersi a un professionista diviene,
pertanto, elemento fondamentale al fine di approntare
un’'efficace difesa. La documentazione necessaria per
l’esercizio dell’azione è data dalla copia del verbale della
delibera da impugnare, copia dell’avviso di convocazione ed
eventuali documenti allegati nonché copia del regolamento
condominiale. E’ sempre bene conservare copia anche delle
delibere precedenti a quella da impugnare, onde consentire una
precisa ricostruzione degli antecedenti fattuali. Sovente il
contenzioso insorge in merito alla ripartizione delle spese
ordinarie o straordinarie nonché sull’approvazione stessa del
riparto consuntivo e/o preventivo delle spese ordinarie e,
soprattutto, sull’approvazione delle spese straordinarie. Il
punto di partenza per l’analisi di tali questioni è un corretto
calcolo delle maggioranze assembleari, per il quale si rimanda
al seguente link Condominio-tabella-maggioranze-assemblea.pdf.
Con riferimento, invece, alla tutela del condominio nei
confronti del singolo o dei singoli condomini, l’argomento più
diffuso afferisce al recupero del credito per spese condominiali
ma anche all’utilizzo delle parti comuni difforme rispetto a
quanto previsto dalla legge e dal regolamento condominiale. Per
questo tipo di contenzioso è importante conservare copia del
regolamento condominiale che può contenere deroghe a quanto
previsto dalla legge.
La tutela del condominio verso terzi riguarda prevalentemente il
contenzioso nei confronti di imprese appaltatrici. Si tratta,
nella maggioranza dei casi, di risarcimento del danno per
l’esecuzione non a regola d’arte delle opere commissionate o per
interruzione indebita di servizi (es. riscaldamento).
Altro aspetto è dato dalle controversie fra condomini, che
possono afferire alla materia condominiale qualora l’oggetto del
contendere riguardi la modalità di utilizzo di parti comuni.
Esulano invece dalla materia condominiale, le controversie fra
singoli condomini afferenti alle porzioni di immobile di
proprietà esclusiva degli stessi. Sovente si tratta di
immissioni di rumori, fumi, calore, scuotimenti et similia, ma
anche di danni cagionati ad unità immobiliari adiacenti (e non)
per effetto di infiltrazioni di provenienza non condominiale
(es. tubature non condominiali, guasti ad elettrodomestici) o
causati da lavori di ristrutturazione. Per questo tipo di
contenzioso si applicano le comuni norme di diritto civile, in
materia di risarcimento del danno.
Lo studio offre consulenza e assistenza in tutti gli ambiti
sopra indicati.
Articoli correlati:Lastrico_Solare.pdf
La materia condominiale abbraccia diversi ambiti tra cui la
tutela del singolo condomino nei confronti del condominio, la
tutela del condominio nei confronti del o dei singoli condomini
e la tutela del condominio nei confronti dei terzi.
Con riferimento alla tutela del singolo condomino, le azioni,
tra cui l'impugnazione di delibera assembleare ed il dissenso
alle liti, vanno esercitate, salvo eccezionali ipotesi, entro un
breve termine decadenziale di trenta giorni (dalla comunicazione
del verbale per il condomino assente, dalla data della delibera
stessa per il condomino presente ma dissenziente). La
tempestività nel rivolgersi a un professionista diviene,
pertanto, elemento fondamentale al fine di approntare
un’'efficace difesa. La documentazione necessaria per
l’esercizio dell’azione è data dalla copia del verbale della
delibera da impugnare, copia dell’avviso di convocazione ed
eventuali documenti allegati nonché copia del regolamento
condominiale. E’ sempre bene conservare copia anche delle
delibere precedenti a quella da impugnare, onde consentire una
precisa ricostruzione degli antecedenti fattuali. Sovente il
contenzioso insorge in merito alla ripartizione delle spese
ordinarie o straordinarie nonché sull’approvazione stessa del
riparto consuntivo e/o preventivo delle spese ordinarie e,
soprattutto, sull’approvazione delle spese straordinarie. Il
punto di partenza per l’analisi di tali questioni è un corretto
calcolo delle maggioranze assembleari, per il quale si rimanda
al seguente link Condominio-tabella-maggioranze-assemblea.pdf.
Con riferimento, invece, alla tutela del condominio nei
confronti del singolo o dei singoli condomini, l’argomento più
diffuso afferisce al recupero del credito per spese condominiali
ma anche all’utilizzo delle parti comuni difforme rispetto a
quanto previsto dalla legge e dal regolamento condominiale. Per
questo tipo di contenzioso è importante conservare copia del
regolamento condominiale che può contenere deroghe a quanto
previsto dalla legge.
La tutela del condominio verso terzi riguarda prevalentemente il
contenzioso nei confronti di imprese appaltatrici. Si tratta,
nella maggioranza dei casi, di risarcimento del danno per
l’esecuzione non a regola d’arte delle opere commissionate o per
interruzione indebita di servizi (es. riscaldamento).
Altro aspetto è dato dalle controversie fra condomini, che
possono afferire alla materia condominiale qualora l’oggetto del
contendere riguardi la modalità di utilizzo di parti comuni.
Esulano invece dalla materia condominiale, le controversie fra
singoli condomini afferenti alle porzioni di immobile di
proprietà esclusiva degli stessi. Sovente si tratta di
immissioni di rumori, fumi, calore, scuotimenti et similia, ma
anche di danni cagionati ad unità immobiliari adiacenti (e non)
per effetto di infiltrazioni di provenienza non condominiale
(es. tubature non condominiali, guasti ad elettrodomestici) o
causati da lavori di ristrutturazione. Per questo tipo di
contenzioso si applicano le comuni norme di diritto civile, in
materia di risarcimento del danno.
Lo studio offre consulenza e assistenza in tutti gli ambiti
sopra indicati.
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